VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione RE D'ITALIA Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno; Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco al merito del lavoro; Ritenuta l'opportunita' d'introdurre nella costituzione dell'Ordine cavalleresco al merito agricolo, industriale e commerciale quelle modificazioni che sono consigliate dall'esperienza decennale; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente del Consiglio, ministro per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. L'Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e commerciale e' destinato a premiare i cittadini che abbiano acquistato titoli di singolare benemerenza nell'agricoltura, nell'industria e nel commercio.