VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 78 dello Statuto del Regno; 
 
  Veduto il R. decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine
cavalleresco al merito del lavoro; 
 
  Ritenuta l'opportunita' d'introdurre nella costituzione dell'Ordine
cavalleresco al merito agricolo,  industriale  e  commerciale  quelle
modificazioni che sono consigliate dall'esperienza decennale; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  ministro,  segretario  di  Stato  per
l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col presidente  del
Consiglio, ministro per l'interno; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'Ordine cavalleresco al merito agrario, industriale e  commerciale
e' destinato a premiare i cittadini che abbiano acquistato titoli  di
singolare  benemerenza   nell'agricoltura,   nell'industria   e   nel
commercio.